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Riforma dall’Accordo di Basilea
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Come è noto, la disciplina attualmente vigente stabilisce classi di ponderazione del rischio posto a carico delle banche che sono rigidamente definite in funzione della forma tecnica dell’impiego e delle garanzie che lo assistono; la riforma prevista dall’Accordo di Basilea, invece, apporta elementi di novità su tale argomento in quanto la misurazione del rischio di credito è sostanzialmente affidata ai sistemi di rating. Ciò sta a significare che alla stessa forma tecnica di impiego potrà attribuirsi un grado di rischio e, quindi, la allocazione in una diversa classe di rischio in funzione della affidabilità del prenditore e della presunta capacità di rimborso del relativo debito. La situazione descritta potrà verificarsi per lo stesso imprenditore relativamente a due debiti assunti in epoca diversa e/o aventi durate non omogenee tra loro (ad esempio, uno a vista e l’altro a medio-lungo termine). Si può già evincere che le nuove modalità di valutazione del rischio di credito rappresentano una “rivoluzione culturale” nel rapporto banca-impresa e potranno assumere un notevole rilievo nell’accesso al credito soprattutto da parte delle PMI.
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